Gli annunci per impianti solari (art. 18a LPT; art. 32a OPT; art. 3 e 3a RLE) devono essere inoltrati al Municipio in 2 copie (più una copia in formato .pdf), avvalendosi dello specifico formulario allegato.
L’installazione d’impianti solari all’interno di nuclei storici, edifici tutelati come beni culturali ai sensi delle leggi vigenti ed impianti che non possono essere ritenuti “sufficientemente adattati”, sono soggetti all’ottenimento di una licenza edilizia.
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Impianti solari
Impianti fotovoltaici o impianti solari termici possono essere installati solo dopo il loro annuncio presso il Municipio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.