Notifica di costruzione (procedura di notifica – art. 11 e segg. LE; art. 6 RLE): la notifica deve essere inoltrata al Municipio in 4 copie (più una copia in formato .pdf), avvalendosi dello specifico formulario allegato.
Ai sensi delle leggi cantonali vigenti in materia di edilizia, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo dopo aver ottenuto una licenza edilizia. Il rilascio della licenza edilizia è di competenza del Municipio e soggiace a una tassa amministrativa.