L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA (Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971). In particolare, la tassa d’uso delle canalizzazioni è una tassa annuale dovuta dai proprietari di fondi allacciati alla rete comunale delle canalizzazioni e ha come scopo di finanziare l’esercizio e la manutenzione delle canalizzazioni.
È calcolata in base al principio della causalità tenendo conto dell’acqua consumata e immessa nelle canalizzazioni, ossia il consumo di acqua potabile dell’anno precedente. I parametri per il prelievo e i termini per il pagamento della tassa sono fissati dal Municipio attraverso la specifica ordinanza.