Ambiente

Obbligo di annuncio della detenzione di animali da compagnia o da allevamento

Chi detiene animali di particolari categorie deve informare i servizi cantonali competenti.

Obbligo di annuncio della detenzione di animali da compagnia o da allevamento

L'allevamento e la detenzione di animali da compagnia oppure per la produzione di derrate alimentari, sia a titolo professionale che amatoriale, richiedono precauzioni e accorgimenti per la salute degli esseri umani e per gli stessi animali.

È quindi necessario che chi detiene animali delle categorie indicate qui sotto lo annunci ai seguenti servizi cantonali competenti.

  • Bovini, suini, ovini, caprini, equini, ungulati, camelidi, pollame, conigli, api, pescicolture: Ufficio della gestione dei dati agricoli - Sezione dell'agricoltura - dfe-sa-upd@ti.ch - 091 814 35 60
  • Animali selvatici ed esotici: Ufficio del veterinario cantonale - dss-uvc@ti.ch - 091 814 41 00

Un esempio dell'importanza dell'annuncio degli animali detenuti è dato dalla necessità di prevenire e contenere le epizoozie causate da virus, come l'influenza aviaria o la peste suina, che sono altamente contagiose e con un elevato tasso di mortalità degli animali colpiti.