Votare dall'estero

Le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero possono partecipare alle votazioni e alle elezioni federali. In alcuni Cantoni possono partecipare alle elezioni e alle votazioni comunali e cantonali.

Le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero, che hanno raggiunto la maggiore età e sono iscritti come aventi diritto di voto presso l’Ambasciata o il Consolato svizzero nel luogo di residenza, possono beneficiare dei diritti politici in materia federale, cantonale e comunale, a determiante condizioni. Possono inoltre votare progetti di legge federali e prendere parte alle elezioni del Consiglio nazionale senza dover obbligatoriamente recarsi in Svizzera. In particolare:

  • Se le cittadine e i cittadini svizzeri interessati hanno avuto in precedenza un domicilio in Svizzera, vengono iscritti nel catalogo elettorale del Comune di ultimo domicilio
  • Se non sono mai stati domiciliati in Svizzera, vengono iscritto nel catalogo elettorale del Comune di origine o di attinenza
  • Se hanno più Comuni di origine, vengono iscritti nel Comune scelto al momento dell’annuncio alla rappresentanza svizzera

La partecipazione delle cittadine e dei cittadini svizzeri all'estero alle votazioni e alle elezioni cantonali è disciplinata nelle legislazioni cantonali. I ticinesi residenti all’estero possono beneficiare dei diritti politici in materia federale, cantonale e comunale a condizione di essersi registrati presso la rappresentanza svizzera competente e avere un comune di attinenza ticinese. Quindi, se un Ticinese all’estero è iscritto nel catalogo elettorale federale di un comune ticinese, sarà iscritto nel medesimo Comune anche in materia cantonale e comunale. Questo vale anche nell’ipotesi che il comune di origine sia un Comune diverso. Per ticinese all’estero si intende la cittadina o il cittadino con un Comune di origine o attinenza ticinese non domiciliato in Svizzera e iscritto nel registro degli Svizzeri all’estero.

Nel caso dei ticinesi con domicilio all'estero si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. Il Comune provvede affinché la persona residente all’estero riceva il materiale di voto, comprensivo di schede originali, in modo tempestivo.

Le cittadine svizzere e i cittadini svizzeri all’estero sono tenuti a comunicare il proprio arrivo all’Ambasciata o al Consolato svizzero nel luogo di residenza entro 90 giorni dalla notifica di partenza ed a comunicare eventuali cambiamenti o complementi informativi in merito ai propri dati.