Conciliazione in materia di locazione

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Art. 131 CPC Numero delle copie: gli atti e allegati devono essere presentati in forma cartacea in un numero di copie sufficienti per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti (3 copie), altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.