Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 2 di Mendrisio

Si occupa di tutte le vertenze dipendenti da contratti di locazione e affitto concernenti immobili.

  • Orari d'apertura

    Lunedì        09:00-10:00
    Martedì       09:00-10:00
    Mercoledì   13:30-14:30
    Giovedì       09:00-10:00

Comprensorio (Ufficio di conciliazione in materia di locazione N.2 Mendrisio)

Arogno, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro (Casima, Castel S. Pietro, Monte), Melano, Mendrisio (Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride, Rancate, Salorino, Tremona), Novazzano, Riva San Vitale, Rovio e Stabio.

L’Ufficio conciliazione in materia di locazione si occupa di tutte le vertenze dipendenti da contratti di locazione e affitto concernenti immobili.

Occorre obbligatoriamente rivolgersi all’Ufficio conciliazione in materia di locazione nel caso di contese e disaccordi sorti fra locatori e conduttori derivanti da contratti di locazione aventi per oggetto locali di abitazione o commerciali (ad esempio in caso di contestazioni di aumenti di pigioni, conguagli spese accessorie, difetti del bene locato, disdette, ecc.).

Per le procedure di sfratto, in presenza di un caso manifesto (art. 248 lett. b Codice di procedura civile) è invece possibile rivolgersi direttamente alla Pretura competente.

L’esame di queste divergenze da parte dell’Ufficio conciliazione in materia di locazione prevede sempre un tentativo di conciliazione. Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione e possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione diventa depositario della pigione nei casi prescritti dall’art. 259g del CO.

Le coordinate bancarie per i depositi: IBAN CH24 0076 4152 4990 C000 C
•    Polizza QR per il Deposito della pigione in allegato
 

Moduli ufficiali

Occorre far capo obbligatoriamente ai moduli approntati dal Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino, pena la nullità nei seguenti casi:

  • Modulo di disdetta del locatore del contratto di locazione 
  • Modulo aumenti di pigione e altre modifiche unilaterali del contratto di locazione 

Art. 131 CPC Numero delle copie: gli atti e allegati devono essere presentati in forma cartacea in un numero di copie sufficienti per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti (3 copie), altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte

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