Cane di razza soggetta a restrizione

Autorizzazione
La detenzione di cani nati dopo il 1° aprile 2009 e appartenenti alle trenta razze (e relativi incroci)* soggette a restrizioni deve essere autorizzata dall’Ufficio del veterinario cantonale per il tramite del Municipio. La richiesta va inoltrata con l’apposito formulario in allegato, ottenibile anche allo sportello della Polizia o scaricabile da ti.ch/cani.

*Razze e relativi incroci
Terrier di tipo Bull: American Pit Bull – American Staffordshire Terrier – Bull Terrier e Bull Terrier Miniature – Staffordshire Bull Terrier
Molossoidi: Alano tedesco – Bulldog americano – Bullmastiff – Cane Corso – Cane pastore dell’Anatolia – Cane pastore dell’Asia centrale – Cane pastore della Ciarplanina – Cane pastore del Caucaso – Dogo argentino – Dogue de Bordeaux – Fila Brasileiro – Mastiff – Mastino del Tibet – Mastino napoletano – Rottweiler – Tosa Inu
Cani da pastore: Pastore tedesco – Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Mailinois, Tervueren) – Pastore olandese – Cane lupo cecoslovacco – Pastore delle Beauce – Komondor – Kuvasz – Pastore dei Tatra – Pastore della Russia meridionale
Altre razze: Dobermann

Formazione cane – padrone
Il titolare dell’autorizzazione al possesso di un cane soggetto a restrizione è tenuto a frequentare e superare
• 1 corso obbligatorio riconosciuto dall’Ufficio del veterinario cantonale. L’elenco delle società autorizzate a organizzare il corso è disponibile su ti.ch/cani.
• 2 test per ottenere l’attestato di capacità. Il primo test deve essere frequentato tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane; il secondo test tra il secondo e il terzo anno di età del cane. Al titolare dell’autorizzazione sarà rilasciato l’attestato di capacità unicamente dopo avere superato entrambi i test.

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Ultimo aggiornamento: 13.04.2017