Imposta comunale
Il comune preleva l’imposta comunale sulla base della legge tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito denominata LT). Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale.
Il moltiplicatore d'imposta
Il moltiplicatore d’imposta è la percentuale di prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito d’imposta cantonale base del comune. Il moltiplicatore d’imposta è stabilito dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.
Rate e scadenze (art. 297 LT)
La riscossione dell’imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate, di cui tre sono a titolo di acconto nella misura del 90% della presunta imposta dovuta. La quarta rata è a conguaglio (dopo l’emissione della decisione di tassazione).
Rateazioni o dilazioni di pagamento dell’imposta
Il contribuente può chiedere di rateizzare o dilazionare (ossia spostare nel tempo il termine di scadenza) il pagamento delle imposte, rispetto ai termini concessi. Le richieste devono essere presentate per iscritto al Municipio e devono indicare: l’ammontare dell’imposta e l’anno di riferimento, un possibile piano di pagamento con gli importi delle singole rate e le rispettive date di scadenza. Il Municipio, su preavviso della Commissione tributaria, decide la concessione della rateazione o dilazione e le modalità di pagamento. Sui termini protratti rispetto alle scadenze stabilite, è applicato un interesse di ritardo stabilito annualmente dal Dipartimento delle finanze del Canton Ticino e pubblicato nello specifico decreto esecutivo.
- Per richiedere una dilazione di pagamento delle imposte cliccare qui.
- Per richiedere una rateizzazione di pagamento delle imposte cliccare qui.
Condoni dal pagamento dell’imposta
Il contribuente può chiedere il condono del pagamento dell’imposta. La decisione spetta all’autorità cantonale che si avvale del preavviso del Municipio.
Come richiedere il condono
La richiesta motivata deve essere presentata su un apposito formulario ottenibile presso
Ufficio esazione e condoni
Viale Stefano Franscini 6
CH-6500 Bellinzona
Tel.: +41 (0)91 814 40 21
Fax +41 (0)91 814 44 76
dfe-dc.uec@ti.ch
ti.ch/fisco
Interesse rimunerativo (art. 242 LT)
Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è applicato un interesse rimunerativo stabilito annualmente dal Dipartimento delle finanze del Canton Ticino e pubblicato nell’apposita ordinanza.
Interessi di ritardo (art. 243 LT)
Se l’ammontare delle imposte non è pagato entro il termine di scadenza, decorre un interesse di ritardo stabilito annualmente dal Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino e pubblicato nella specifica ordinanza.
Diffide e spese
Per ogni diffida di pagamento sarà prelevata una tassa stabilita per ordinanza municipale.
Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
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- Ordinanza municipale 2023 concernente la riscossione delle imposte comunali 483,42 KB
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