A seconda della natura e dell’entità dei lavori che s’intendono eseguire su edifici o impianti, possono essere adottate diverse procedure.
Le leggi cantonali vigenti in materia di edilizia, prescrivono che edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo dopo aver ottenuto una licenza edilizia, esistono tuttavia una serie di interventi che non soggiacciono all’ottenimento della stessa. Il rilascio della licenza edilizia è di competenza del Municipio e soggiace a una tassa amministrativa (art. 19 LE e 52a RLE e Ordinanza municipale 2.1.90.01).
La licenza edilizia, ai sensi dell’art. 1 LE e art. 1 RLE, può essere ottenuta tramite la presentazione di una domanda di costruzione (procedura ordinaria, art. 4 e segg. LE; art 5 RLE), oppure tramite la presentazione di una notifica di costruzione (procedura della notifica, art. 11 e segg. LE; art. 6 RLE).
Non soggiacciono all’ottenimento di una licenza edilizia gli interventi elencati negli art. 3 e 3a RLE.