Esercitare diritti politici all’estero

Base legale

Premessa

Per Svizzero all’estero si intende il cittadino svizzero non domiciliato in Svizzera e iscritto nel registro degli Svizzeri all’estero.

Per Ticinese all’estero si intende il cittadino con un Comune di origine (attinenza) ticinese non domiciliato in Svizzera e iscritto nel registro degli Svizzeri all’estero.

Per essere iscritti nel catalogo elettorale di un Comune occorre innanzitutto annunciarsi a una rappresentanza svizzera all’estero.

Per rappresentanza si intende una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza della Svizzera all’estero che può svolgere compiti consolari.

I diritti politici esercitabili da un cittadino all’estero sono: votare, proporre/sottoscrivere domande di iniziative/referendum, partecipare a un’elezione come votante; ma non essere eletto.

Tali diritti sono conferiti con l’effettiva iscrizione nel catalogo elettorale del Comune di voto preposto.

Diritto di voto

Lo Svizzero all’estero che si è annunciato alla competente rappresentanza svizzera può beneficiare dei diritti politici in materiale federale. Se il cittadino interessato ha avuto in precedenza un domicilio in Svizzera, è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di ultimo domicilio. Se il cittadino all’estero non è mai stato domiciliato in Svizzera, è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di origine (attinenza); se ha più Comuni di origine, è iscritto nel Comune scelto al momento dell’annuncio alla rappresentanza svizzera.

II Ticinese all’estero può beneficiare dei diritti politici in materia federale, cantonale e comunale a condizione di essersi annunciato alla competente rappresentanza svizzera e avere un comune di attinenza ticinese. Quindi, se un Ticinese all’estero è iscritto nel catalogo elettorale federale di un comune ticinese, egli sarà iscritto nel medesimo Comune anche in materia cantonale e comunale. Questo vale anche nell’ipotesi che il comune di origine sia un Comune diverso.

Comune di voto

Annuncio, aggiornamento dei dati, radiazione

Il cittadino all’estero è tenuto ad annunciarsi alla rappresentanza svizzera entro 90 giorni dalla notifica di partenza e, nel tempo, a comunicare eventuali cambiamenti o complementi informativi in merito ai propri dati. In seguito, è tenuto il Comune di voto a comunicare alla persona interessata

  • l’effettiva l’iscrizione nel catalogo elettorale federale (nessun termine di attesa) e, se del caso, nel catalogo elettorale cantonale (cinque giorni di attesa) e comunale (3 mesi di attesa). Ma non si tiene conto del termine di attesa se il Comune di voto come cittadino all’estero corrisponde all’ultimo Comune di voto prima della partenza per l’estero; oppure
  • l’eventuale rifiuto dell’iscrizione nel catalogo elettorale, illustrando i motivi per i quali non sussistono le condizioni.

Il cittadino all’estero che intende rinunciare all’esercizio dei diritti politici lo comunica alla rappresentanza svizzera competente che informerà il Comune di voto. La radiazione dal catalogo elettorale ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione.

Materiale di voto

Il Comune provvede affinché il cittadino all’estero riceva il materiale di voto (comprensivo di schede originali) in modo tempestivo (invio per posta prioritaria) tenuto conto dei tempi di recapito della busta di trasmissione all’estero e del suo ritorno alla Cancelleria comunale con la scheda votata.

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Ultimo aggiornamento: 04.05.2021