Il catalogo elettorale

Base legale

  • Legge federale sui diritti politici (LDP).
  • Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP).
  • Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)
  • Legge organica comunale (LOC).
  • Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse (1.1.90.01)

Il catalogo elettorale

Il catalogo elettorale include le persone che beneficiano dei diritti politici e coloro che li acquisiranno decorsi i termini di attesa oppure nel corso dell’anno, raggiunta la maggiore età.

Iscritti nel catalogo elettorale

Nel catalogo elettorale sono iscritte le persone alle quali sono conferiti i diritti politici, designate con cognome, nome e data di nascita. In esso figurano inoltre:

  • la data di decorrenza e di cessazione dei diritti politici;
  • l’indicazione se una persona è iscritta quale cittadino all’estero.

Termini di attesa

Il catalogo elettorale è suddiviso nei cataloghi elettorali federale, cantonale e comunale.

Per l’iscrizione nel catalogo elettorale federale non vi sono termini di attesa. La persona è iscritta immediatamente.

Per l’iscrizione nel catalogo elettorale cantonale vi è un termine di attesa di cinque giorni.

Per l’iscrizione nel catalogo elettorale comunale vi è un termine di attesa di tre mesi.

Iscrizione e radiazione

L’iscrizione e la radiazione degli aventi diritto di voto non hanno effetto retroattivo. Per esempio, un cittadino che cambia Comune di domicilio in data 1° settembre 2020: fino al 1° settembre 2020 rimane iscritto (in materia federale) nel catalogo elettorale del Comune di partenza e dal 2 settembre 2020 è iscritto nel catalogo elettorale del nuovo Comune.

Il cittadino domiciliato nel Comune e iscritto legittimamente nel catalogo elettorale non può essere stralciato dal catalogo, nemmeno se lo richiede. La legislazione non contempla infatti la possibilità di una rinuncia volontaria all’esercizio dei diritti politici.

Il cittadino domiciliato all’estero che intende rinunciare all’esercizio dei diritti politici lo comunica alla rappresentanza svizzera competente che informerà il Comune. La radiazione dal catalogo elettorale ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione. Poiché l’annuncio alla rappresentanza svizzera è una premessa dell’iscrizione nel catalogo elettorale, la revoca dell’annuncio fa cadere il presupposto dell’iscrizione e quindi la radiazione è immediata, senza attendere i termini di attesa di cinque giorni (catalogo elettorale cantonale) e di tre mesi (catalogo elettorale comunale).

Pubblicazione e consultazione

Il catalogo elettorale, aggiornato al 31 dicembre, è pubblicato all’albo comunale durante tutto il mese di gennaio e consultabile presso la Cancelleria comunale da parte di tutti gli aventi diritto di voto iscritti in questo o in un altro Comune.

Le variazioni del catalogo elettorale sono pubblicate all’albo comunale per un periodo di quindici giorni.

Per ragioni di protezione dei dati personali, è esclusa la pubblicazione online.

Contro il contenuto e/o le variazioni del catalogo elettorale può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato durante il relativo periodo di pubblicazione.

Diritto di ottenere una copia

L’avente diritto di voto del Comune che agisce per un partito politico o un comitato costituitosi per una votazione popolare può ricevere copia del catalogo elettorale. Il rilascio di una copia è ammesso solo per motivi legati all’esercizio dei diritti politici, per esempio nell’ambito della preparazione di una campagna elettorale o di una votazione. Il richiedente deve agire per un partito politico o un comitato. Di conseguenza, non può essere consegnata una copia del catalogo a singole persone private o a singoli candidati.

Chi ottiene la copia del catalogo elettorale deve rispettare i principi della protezione dei dati personali nell’uso e nella conservazione del documento.

La richiesta può essere soggetta a una tassa a copertura delle spese.

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Ultimo aggiornamento: 07.06.2021